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OMI – Valori solo mere presunzioni ?

Corte di Cassazione sentenza n. 21569 depositata il 26-10-2016.
Ai fini dell’imposta di registro , le quotazioni OMI sono mere presunzioni che di per se non possono fondare la pretesa impositiva.
omi

L’onere probatorio in tema di imposte derivanti dalla compravendita immobiliare incombe sull’ufficio.
La decisione appare particolarmente importante poichè gli uffici tendono a utilizzare in via quasi automatica le presunzioni OMI per le rettifiche ai fini del registro.
Secondo le indicazioni della cassazione, invece, il valore di mercato va documentato dovendo l’ufficio produrre ulteriori elementi.
Si segnala che già l’agenzia delle entrate, con la circolare n. 16/2016, ha confermato tale interpretazione precisando che l’ OMI deve rappresentare solo il dato iniziale.

Voucher attivazione nuove regole – taglio pratico

Dopo la recente circolare n. 1/e del 17/10/2016 dell’ispettorato del lavoro si fornisce un taglio pratico per l’utilizzo dei voucher.

voucher

ACQUISTO VOUCHER tramite (alternative) :

  • – procedura telematica prevista sul sito inps;
  • – tabaccai e servizio internet banking Intesa San Paolo
  • – Banche Popolari abilitate;
  • – Uffici postali.

PRIMA DELLA PRESTAZIONE

1) Versare il valore complessivo dei voucher mediante (alternative) : mod. F24 Elide / versamento su c/c / pagamento online sul sito inps / mod F24 EP;
2) Presentare all’ inps la comunicazione di inizio attività per attivare i voucher acquistati;
3) Inviare alla DTL competente la comunicazione preventiva di inizio attività almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione a mezzo email (non necessaria la pec)

In merito al punto 3 , comunicazione alla DTL, la email deve contenere quanto segue:
Destinatario: >> Voucher.forli-cesena@ispettorato.gov.it
Oggetto>> codice fiscale e ragione sociale del committente
Testo   >> dati anagrafici / codice fiscale del lavoratore
>> luogo di svolgimento della prestazione
>> giorno e ora di inizio fine della prestazione
Allegati >> Nessuno

  • Note:
    – Si suggerisce di fare tante diverse comunicazioni sia per giornate ed orari diversi sia per ciascun lavoratore;
    – Conviene conservare tutte le email in caso di controlli;
    – Da verificare le indicazioni nel caso di imprenditore agricolo;
    – Da questa nuova comunicazione sono esclusi i committenti privati;
    – Non è chiaro come saranno considerate le mancate comunicazioni alla DTL dal 08/10/16 (entrata in vigore del decreto) al 17/10/16 (data della circolare di precisazione dell’ispettorato del lavoro;
    – Sanzione prevista da € 400,00 ad € 2.400,00 per ogni lavoratore per il quale sia stata omessa la comunicazione
    – Sarà possibile inviare la comunicazione anche per sms ma ancora non è stata precisata la modalità;
    – La mail indicata è relativa a ditte in provincia di Forlì-Cesena: per le altre si deve consultare l’elenco contenuto nella circolare detta.

Beni in godimento ai soci: comunicazione entro il 31-10-2016

Gli imprenditori, individuali e collettivi, devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa nel corso del 2015. La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell’imprenditore.

Chi è obbligato alla comunicazione

L’obbligo di comunicazione sussiste per i seguenti soggetti residenti in Italia: imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le “società semplici”.

Cosa comunicare

Vanno comunicati all’Anagrafe tributaria i dati dei soci – comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente – e dei familiari dell’imprenditore, che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.
La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Esclusioni

Sono esclusi dalla comunicazione:

* i beni concessi in godimento agli amministratori
* i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono      fringe benefit
* i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale
* i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
* gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci
* i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge

Finanziamenti e capitalizzazioni all’impresa: comunicazione entro il 31-10-2016

I soggetti che esercitano attività d’impresa, in forma individuale o collettiva, devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati (e i relativi importi) delle persone fisiche, soci o familiari dell’imprenditore, che nell’anno 2015 hanno concesso finanziamenti all’impresa o effettuato capitalizzazioni alla stessa. La comunicazione va effettuata solo se nell’anno di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti è pari o superiore a 3.600 euro. Il limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue.

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Patent box – risparmio fiscale su beni immateriali

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SCOPO
L’agevolazione consente un risparmio fiscale progressivo sui redditi derivanti dall’utilizzo sia diretto che indiretto di beni immateriali quali marchi, brevetti industriali, esperienze acquisite in campo industriale, commerciale, scientifico, giuridicamente tutelabili: il risparmio è pari al 40% nel 2016 e 50% nel 2017 ai fini IRPEF o IRES, nonché ai fini IRAP.

DURATA
L’agevolazione, che è accessibile previa comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, ha durata quinquennale ed è rinnovabile per un periodo di pari durata oltre a essere irrevocabile.

BENEFICIARI
All’agevolazione possono accedere tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dimensioni aziendali, fatturato o dal regime contabile adottato.
Unica condizione necessaria e fondamentale è lo svolgimento di una documentata attività di ricerca e sviluppo, finalizzata alla produzione e al mantenimento dei beni immateriali agevolati (svolta internamente oppure affidata a terzi in outsourcing).
A titolo esemplificativo: la ricerca fondamentale e applicata per acquisire nuove conoscenze e capacità, lo sviluppo competitivo, la costruzione di prototipi e campioni, sviluppo dei marchi, idealizzazione di software coperto da copyright, ecc.

CALCOLO DELLA AGEVOLAZIONE
Per determinare il beneficio fiscale ottenibile occorre implementare una procedura contabile e fiscale che permetta di individuare:
– il reddito derivante dall’utilizzo indiretto/diretto del bene immateriale, accedendo anche ad una procedura di “ruling” per definire in via anticipata con l’Agenzia delle Entrate i metodi e i criteri di determinazione del reddito agevolabile;
– la percentuale agevolabile di tale reddito al quale applicare l’aliquota di risparmio.

SCADENZA
Si evidenzia che le Imprese interessate ad accedere al Patent Box ed usufruire delle previste agevolazioni fiscali relativamente ai marchi, dovranno presentare la domanda entro il 30 giugno 2016.

Dichiarazione dei redditi – Modello Unico / 730

 VANTAGGI:

 Il 730 facilita il Contribuente: evita di eseguire i calcoli e di fare file in banca o alla posta per i versamenti, può essere congiunto e consente la compensazione dei crediti/debiti tra i coniugi. Sarà il sostituto d’imposta a trattenere o rimborsare l’importo nella busta paga, nella pensione o nel compenso di competenza del mese di luglio. Scadenza consegna documenti: 30-04-2016

 DOCUMENTI DA PREPARARE:

  •  Ultima busta paga 2016 in possesso al momento della compilazione della dichiarazione;
  • Copia codice fiscale proprio, del coniuge e/o familiari a carico;
  • Copia dichiarazione UNICO e 730 dell’anno precedente;
  • Eventuali deleghe di pagamento ACCONTI;
  • Copia dichiarazione e/o comunicazione IMU;
  • Certificazione Unica;
  • Certificazione di indennità o somme erogate da Enti (INPS, INAIL, Casse Edili ecc.) non segnalate al proprio sostituto d’imposta per il conguaglio;
  • Atti di vendita o acquisto di terreni e/o fabbricati effettuati nel 2015 nei primi mesi del 2016;
  • Documentazione di altri redditi (affitti, dividendi sugli utili, collaborazioni, prestazioni occasionali, assegno di mantenimento percepito da ex coniuge, ecc.);
  • Comunicazioni obbligatorie per l’applicazione della Cedolare Secca;
  • ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI documenti da fatture, ricevute o ticket per prestazioni o per acquisto di: spese sanitarie incluse quelle per i familiari (esami, visite e cure mediche in genere quali dentistiche/omeopatiche, interventi chirurgici, trapianti e degenze, occhiali e lenti con prescrizione, apparecchi per l’udito, attrezzature sanitarie, assistenza sanitaria, veicoli per portatori di handicap ecc.), interessi passivi per mutui su abitazioni, assicurazioni vita/infortuni e contributi volontari, tasse scolastiche, spese funebri, spese veterinarie, contributi obbligatori, contributi personale domestico, adozioni di minori stranieri, erogazioni a vari enti/istituzioni/associazioni, spese di ristrutturazione (36-41-50-65%), spese per arredo immobili ristrutturati, fondi pensione integrativi, locazioni (L.431/98, per trasferimento per lavoro, per studenti fuori sede o giovani, ecc.), spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza, oneri per il risparmio energetico (55-65%), contributi riscatto corso laurea, spese sostenute (ragazzi tra 5 e 18 anni) per l’iscrizione annuale o abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine, ecc., spese per la frequenza di asili nido. Documenti riguardanti immobili e attività finanziarie detenute all’estero. I dati saranno indicati nel quadro RW e RM del Modello Unico a integrazione del Modello 730;
  • Partitari immobili / visure catastali, successioni, date di variazioni residenza, etc.

DETRAIBILE MENSA SCOLASTICA 2015

fra le spese detraibili nella compilazione del 730 del 2016, vi sono anche quelle sostenute per la mensa scolastica dei figli frequentanti la scuola dell’Infanzia e Primaria, per un importo massimo di € 400 cadauno (Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 02/03/2016).
Ricorda di chiederle al tuo Comune ……refezione

BANCHE: dal 1 gennaio 2016 entra in vigore il Bail-in

Bail-in

Dal 1 gennaio 2016 entra in vigore il bail-in.
Bail-in significa che i creditori di una banca fallita saranno coinvolti nelle perdite e che quindi non sempre il denaro è al sicuro.
In caso di default della banca il “prelievo forzoso” provocato dal bail-in riguarderà solo il saldo del conto corrente per la parte eccedente 100.000 euro.
Il default della banca provocherà la perdita integrale dei soldi investiti in azioni della stessa, in obbligazioni subordinate.
Tra le passività incluse nel bail-in, ci sono anche i conti correnti sopra la soglia di garanzia dei 100.000 euro (coperta dal fondo interbancario).
Tuttavia, ci sono delle salvaguardie per questi depositi.
Primo, è possibile diluire il valore dei conti presso banche differenti, poiché il calcolo è effettuato per depositante per banca. Secondo, la direttiva europea prevede che i depositi sopra i 100.000 euro, detenuti da persone fisiche e piccole e medie imprese, ricevano una preferenza rispetto a tutte le altre passività che saranno catturate nel bail-in durante le procedure di risoluzione.

Si potrebbe essere soggetti a prelievo forzoso del bail-in in questi casi:

  • è fallita la banca di cui si è clienti e sul conto c’è una somma liquida superiore a 100.000 euro. In questo caso tutto ciò che supera i 100.000 euro andrà perduto;
  • si è investito in obbligazioni bancarie emesse da una banca fallita;
  • si è investito in azioni di una banca fallita

Si suggerisce a chi teme problemi nella propria banca di riferimento di mantenere un saldo inferiore a 100.000,00 euro distribuendo l’eccedenza in altre banche.

I depositi di importo inferiore a 100.000,00 euro sono in ogni caso tutelati dal fondo interbancario di tutela dei depositi per cui la diversificazione su più banche tra le quali spalmare le somme liquide metterà al sicuro da un prelievo forzoso causato dai bail in.

Auto aziendali: dal 3 novembre 2014 sanzioni per chi non aggiorna la carta di circolazione

Il comodato entra a far parte del codice della strada. E lo fa dal 3 novembre 2014.
Da quella data infatti sarà obbligatorio comunicare alla Motorizzazione, chi è che ha nella propria disponibilità (chi lo utilizza) un veicolo che non sia di propria proprietà per un periodo che vada oltre i 30 giorni. La variazione verrà annotata sulla carta di circolazione con un tagliando.


Sanzioni
Una multa da 705 euro. La nuova norma è stata introdotta per la lotta all’elusione fiscale, ovvero l’intestazione fittizia di veicoli, pratica piuttosto diffusa in Italia.
Familiari esclusi
La norma prevede l’obbligo di comunicazione all’Archivio di atti diversi dal passaggio di proprietà, costituzione di un usufrutto, contratto di leasing. Esentati dagli obblighi di comunicazione i familiari conviventi e quindi, per esempio, i casi di uso del veicolo del coniuge o dei genitori. Che però hanno la facoltà di fare la comunicazione alla Motorizzazione. Per il resto invece sono molte le fattispecie in cui l’obbligo vale: si va dal cambio di denominazione di persone fisiche (caso raro) a quello di persone giuridiche, come società che mutano da Srl a S.p.A, ben più frequente. Ma i casi più diffusi sono quelli che riguardano le auto aziendali lasciate ai dipendenti per periodi oltre i 30 giorni o gli affitti a lungo termine.
Non retroattiva
Una fetta importante di veicoli che circolano in Italia è proprio rappresentata dai veicoli affittati a lungo termine.
Ma l’obbligo non ha valore retroattivo, non riguarda i contratti già in essere. La norma riguarderà tutto quello che è oggetto di contratto dal 3 novembre 2014 in poi.
Costo
L’ aggiornamento presso l’Archivio nazionale dei veicoli non è gratuito. Infatti chi deve comunicare la variazione deve pagare due bollettini di conto corrente: 16 euro per l’imposta di bollo e 9 euro di diritti della motorizzazione.
Novità
Viste le criticità della prossima scadenza il Minitero dei Trasporti con circolare del 27/10/2014 ha precisato che sono da ritenere certamente esclusi dall’obbligo comunicativo tanto il caso dei veicoli in disponibilità promiscua a titolo di benefit (retribuzioni in natura), quanto l’ipotesi di più dipendenti che si alternino nell’utilizzo del medesimo veicolo. L’obbligo rimane, in sostanza, solo per la (rara) situazione in cui il veicolo venga concesso in comodato gratuito esclusivo al dipendente, collaboratore, amministratore o socio fermo restando che, in quest’ultimo caso, l’adempimento si sovrappone ad altri adempimenti fiscali.

Al via in Emilia-Romagna il bonus occupazionale

I datori di lavoro che assumono con un contratto a tempo indeterminato giovani fino ai 29 anni che hanno aderito al programma Garanzia Giovani possono ora usufruire di un bonus occupazionale.


L’importo varia tra i 1.500 euro e i 6.000 euro ed è calcolato in base al profiling (la valutazione della distanza del giovane dal mondo del lavoro realizzata dal Ministero attraverso dati forniti dal centro per l’impiego dopo il colloquio conoscitivo e  indicatori economici regionali).
L’incentivo, che sarà fruibile mediante conguaglio mensile con i contributi previdenziali, spetta per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 fino al 30 giugno 2017, nel limite delle risorse disponibili (per l’Emilia-Romagna ammontano a 7.417.948 euro).