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Obbligo sacchetti di plastica a pagamento

La direttiva europea dal 01.01.2018 prevede , per tutti gli esercizi che ne fanno uso,il divieto di vendere sacchetti di plastica in materiale leggero, con uno spessore minore a 50 micron fornite per il trasporto riutilizzabili, e la riduzione della messa in vendita di sacchetti di plastica in materiale ultraleggero, con uno spessore minore a 15 micron fornite per alimenti sfusi. L’obbligo non riguarda le borse in carta/tessuti di fibre naturali / poliammide o in materiali diversi da polimeri per il trasporto della merce acquistata.
Resta consentita la fornitura di borse biodegradabili e compostabili .
Tali borse di plastica:
– non possono essere dispensate a titolo gratuito;
– il valore di vendita deve essere indicato dallo scontrino e assoggettato ad IVA;
– è necessario predisporre ad adattamento il registratore di cassa e sottolineare chiaramente sullo scontrino il corrispettivo del sacchetto;
– il valore da addebitare al consumatore è a discrezione del singolo commerciante (ad es. € 0,01/ € 0,02/ € 0,03).
La violazione dei divieti di commercializzazione e di distribuzione gratuita è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.

Beni in godimento ai soci: comunicazione entro il 31-10-2016

Gli imprenditori, individuali e collettivi, devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa nel corso del 2015. La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell’imprenditore.

Chi è obbligato alla comunicazione

L’obbligo di comunicazione sussiste per i seguenti soggetti residenti in Italia: imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le “società semplici”.

Cosa comunicare

Vanno comunicati all’Anagrafe tributaria i dati dei soci – comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente – e dei familiari dell’imprenditore, che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.
La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Esclusioni

Sono esclusi dalla comunicazione:

* i beni concessi in godimento agli amministratori
* i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono      fringe benefit
* i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale
* i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
* gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci
* i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge