Archivio mensile:Ottobre 2016

Voucher attivazione nuove regole – taglio pratico

Dopo la recente circolare n. 1/e del 17/10/2016 dell’ispettorato del lavoro si fornisce un taglio pratico per l’utilizzo dei voucher.

voucher

ACQUISTO VOUCHER tramite (alternative) :

  • – procedura telematica prevista sul sito inps;
  • – tabaccai e servizio internet banking Intesa San Paolo
  • – Banche Popolari abilitate;
  • – Uffici postali.

PRIMA DELLA PRESTAZIONE

1) Versare il valore complessivo dei voucher mediante (alternative) : mod. F24 Elide / versamento su c/c / pagamento online sul sito inps / mod F24 EP;
2) Presentare all’ inps la comunicazione di inizio attività per attivare i voucher acquistati;
3) Inviare alla DTL competente la comunicazione preventiva di inizio attività almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione a mezzo email (non necessaria la pec)

In merito al punto 3 , comunicazione alla DTL, la email deve contenere quanto segue:
Destinatario: >> Voucher.forli-cesena@ispettorato.gov.it
Oggetto>> codice fiscale e ragione sociale del committente
Testo   >> dati anagrafici / codice fiscale del lavoratore
>> luogo di svolgimento della prestazione
>> giorno e ora di inizio fine della prestazione
Allegati >> Nessuno

  • Note:
    – Si suggerisce di fare tante diverse comunicazioni sia per giornate ed orari diversi sia per ciascun lavoratore;
    – Conviene conservare tutte le email in caso di controlli;
    – Da verificare le indicazioni nel caso di imprenditore agricolo;
    – Da questa nuova comunicazione sono esclusi i committenti privati;
    – Non è chiaro come saranno considerate le mancate comunicazioni alla DTL dal 08/10/16 (entrata in vigore del decreto) al 17/10/16 (data della circolare di precisazione dell’ispettorato del lavoro;
    – Sanzione prevista da € 400,00 ad € 2.400,00 per ogni lavoratore per il quale sia stata omessa la comunicazione
    – Sarà possibile inviare la comunicazione anche per sms ma ancora non è stata precisata la modalità;
    – La mail indicata è relativa a ditte in provincia di Forlì-Cesena: per le altre si deve consultare l’elenco contenuto nella circolare detta.

Beni in godimento ai soci: comunicazione entro il 31-10-2016

Gli imprenditori, individuali e collettivi, devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa nel corso del 2015. La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell’imprenditore.

Chi è obbligato alla comunicazione

L’obbligo di comunicazione sussiste per i seguenti soggetti residenti in Italia: imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le “società semplici”.

Cosa comunicare

Vanno comunicati all’Anagrafe tributaria i dati dei soci – comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente – e dei familiari dell’imprenditore, che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.
La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Esclusioni

Sono esclusi dalla comunicazione:

* i beni concessi in godimento agli amministratori
* i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono      fringe benefit
* i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale
* i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
* gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci
* i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge

Finanziamenti e capitalizzazioni all’impresa: comunicazione entro il 31-10-2016

I soggetti che esercitano attività d’impresa, in forma individuale o collettiva, devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati (e i relativi importi) delle persone fisiche, soci o familiari dell’imprenditore, che nell’anno 2015 hanno concesso finanziamenti all’impresa o effettuato capitalizzazioni alla stessa. La comunicazione va effettuata solo se nell’anno di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti è pari o superiore a 3.600 euro. Il limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue.

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).