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Dichiarazione di intento: modifica dal 01 gennaio 2020

Sono state apportate alcune semplificazioni e novità in tema di adempimenti per gli esportatori abituali. Con effetto dal 1° gennaio 2020 viene meno, per l’esportatore abituale, l’obbligo di consegnare, insieme alla ricevuta di presentazione telematica, la dichiarazione d’intento al fornitore al fine di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva ai sensi della lettera c) dell’articolo 8 del D.P.R. 633/1972 (c.d. Plafond).
Per il cedente/prestatore (fornitore) è previsto un duplice obbligo:
– il fornitore deve procedere alla verifica della correttezza degli adempimenti a carico dell’esportatore abituale (c.d. “riscontro telematico”);
– emissione della fattura, ai sensi della lettera c) dell’articolo 8 del DPR 633/72, in regime di non imponibilità Iva solo se la verifica del punto precedente è risultata regolare;
– indicazione sulle fatture emesse degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento.Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’ importatore nella dichiarazione doganale;
– soppressione di alcuni adempimenti inerenti sia l’emissione che il ricevimento delle dichiarazioni di intento (ad esempio, la numerazione progressiva e l’annotazione in apposito registro);
– l’ esportatore abituale è comunque tenuto a comunicare l’avvenuta presentazione della dichiarazione al proprio fornitore, che potrà essere effettuato anche con mezzi “informali”
SANZIONI:
se il fornitore qualora proceda alla emissione della fattura in regime di non imponibilità Iva, senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate. La sanzione, a carico del solo fornitore, è proporzionale e sarà compresa tra il 100% al 200% dell’imposta non applicata.